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Comunicazioni
venerdì 25 settembre
Esenzione Bollo DL 162 del 17.09.2026 - Informazioni utili

Si informa che il Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162 ha previsto, esclusivamente per l'anno 2027, un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per determinate categorie di persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.


Autovetture


L'esenzione spetta se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti:

il soggetto passivo è una persona fisica;

il veicolo è regolarmente assicurato;

si tratta di un'autovettura alimentata a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione (quindi comprese le ibride);

la potenza del veicolo è non superiore a 80 kW ;

L'agevolazione è riconosciuta per un solo veicolo per ciascuna persona fisica.

Se il contribuente possiede più autovetture che rispettano i requisiti, l'esenzione si applica automaticamente a quella con potenza inferiore.


Motocicli e ciclomotori


Per chi non possiede alcuna autovettura ammissibile (benzina/diesel/ibrida fino a 80 kW), il beneficio può essere fruito per un motociclo oppure un ciclomotore, sempre limitatamente a un solo veicolo e purché regolarmente assicurato.


Per i veicoli di cui sopra, l'esenzione si applica alle tasse automobilistiche con scadenza di pagamento compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.


Per l'anno d'imposta 2026 non cambia nulla: restano invariati sia gli importi dovuti sia le scadenze di pagamento. Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2026 non sono previste modifiche: gli importi dovuti e le relative scadenze rimangono invariati e il pagamento deve essere effettuato nei termini ordinari stabiliti dalla normativa vigente.

Comunicazioni
martedì 29 aprile 2025
SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) – ATTIVO IL SERVIZIO RADD (Rete di Assorbimento del Divario Digitale)

A partire dal mese di aprile 2025, in fase di primo avvio per i 37 Comuni delle Marche indicati al seguente link, Pago PA ha attivato il Servizio RAAD (Rete di Assorbimento del Divario Digitale) tramite una collaborazione con i CAF.

Comunicazioni
martedì 23 gennaio 2024
AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA AUTO – SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND)

La notifica degli avvisi di accertamento della tassa auto avviene utilizzando la nuova piattaforma SEND sviluppata da PagoPA che è uno strumento che rende l’invio di notifiche da parte della Pubblica Amministrazione sicuro, efficiente ed economico, come disciplinato dall’art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120.

 

Ai cittadini in possesso di un domicilio digitale (PEC) oppure che hanno attivato l’AppIO, SEND invia l’Avviso di avvenuta ricezione, comprensivo dell’intero atto di accertamento.

 

In assenza di recapiti digitali SEND invia in forma cartacea l’Avviso di avvenuta ricezione, al cui interno sono indicate le modalità per accedere alla piattaforma SEND per scaricare l’avviso di accertamento ricevuto e il relativo avviso di pagamento PagoPa. Per coloro che non hanno la possibilità di accedere ad internet, è possibile richiedere - a pagamento, al costo di euro 1,40 - una copia cartacea dell’atto di accertamento notificato, comprensivo del bollettino PagoPA, recandosi, con la raccomandata cartacea ricevuta, in uno dei Punti di Ritiro SEND presso le sedi CAF aderenti (come da indicazioni riportate nell’Avviso),la cui lista è consultabile a questo link: https://notifichedigitali.it/punti-di-ritiro/

Per maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento del Servizio Notifiche Digitali (SEND) consultare:

Notifiche digitali PagoPA Cittadini (https://notifichedigitali.pagopa.it/cittadini)

FAQ (https://notifichedigitali.pagopa.it/faq)

Perfezionamento della notifica (https://notifichedigitali.pagopa.it/perfezionamento)

 

La notifica dell’avviso ha l’effetto di interrompere i termini di prescrizione.

 

In caso di difficoltà nel reperire l’avviso di accertamento dalla piattaforma SEND, la Regione Marche ha messo a disposizione dei cittadini i seguenti canali attraverso cui è possibile richiedere copia dell’atto:

·   chiamare il call center al numero 071.9981177 e comunicando il nr. di avviso riportato sulla prima riga della comunicazione SEND. L’avviso verrà inviato alla mail comunicata in sede di chiamata

·    fare richiesta tramite la form assistenza al link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze/Tributi-regionali/Richiesta-Informazioni-Bollo-Auto comunicando il nr. di avviso riportato sulla prima riga della comunicazione SEND

·    recarsi presso una delle agenzie conveniate della Regine marche consultabili al seguente link (https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-Tributi/Tassa-Automobilistica/Agenzie-pratiche-auto/Elenco-Agenzie-Convenzionate) presentando la comunicazione ricevuta da SEND

·    recarsi allo sportello al pubblico sito in Via Tiziano 8, Ancona presentando la comunicazione ricevuta da SEND. Per appuntamento cliccare al seguente link (https://prenotamimarche.bolloauto.org/b); per controllare gli orari di apertura al pubblico cliccalink https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-Tributi/Tassa-Automobilistica/Contatti)

 

L’importo totale da versare indicato nell’atto e nell’avviso PagoPa è al netto delle spese di notifica, che vengono determinate al momento del pagamento a seconda che la notifica sia avvenuta digitalmente (PEC, AppIO etc.) o in modalità cartacea.

Comunicazioni
martedì 20 giugno 2023
Guida rapida per presentare Istanza di Riesame in Autotutela o Istanza di Rateizzazione.

Se hai ricevuto un Avviso di Accertamento e vuoi presentare Istanza di Riesame in Autotutela o Istanza di Rateizzazione, segui le istruzioni riportate QUI, scaricando l'allegato documento.

Domande frequenti
mercoledì 31 maggio 2023
Sono proprietario di un veicolo ELETTRICO, sono esentato dal pagamento del bollo?

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo (art. 20 d.p.r. 39/1953 come integrato dall’Art. 145 della L. 388/2000).

Domande frequenti
mercoledì 31 maggio 2023
Sono proprietario di un veicolo IBRIDO, sono esentato dal pagamento del bollo?

L’art.5, comma 1 della L.R. n. 31del 30/12/2022 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio2023, i nuovi autoveico­li con potenza complessiva non superiore a 66 ki­lowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dell’anno 2023 e 2024, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive (art. 6 l.r. n. 35/2016, art. 4 l.r. n. 39/2017, art. 8 l.r. 51/2018, art.9 l.r. n.41/2019, art. 3 l.r. n. 53/2020 e art. 4 della L.R. n. 38/2021).

L’intenzione del legislatore regionale nel concedere la misura agevolativa fiscale nel proprio territorio è quella di esentare dal bollo auto i proprietari residenti o con sede legale o amministrativa nella Regione Marche che acquistano il nuovo autoveicolo “ibrido” immatricolato per la prima volta nel 2017, 2018, 2019,2020, 2021 e 2022. Ne deriva che se un autoveicolo risulta già immatricolato in altra Regione (es. chilometro zero, cioè un’auto che è già stata immatricolata e targata dal concessionario) e poi acquistato da un residente nelle Marche, è escluso dal beneficio fiscale. Pertanto, anche in caso di vendita dell’autoveicolo soggetto a beneficio fiscale nel territorio regionale, la stessa esenzione non può essere estesa al nuovo acquirente non essendo di fatto un nuovo autoveicolo per il proprietario, bensì usato.

Invece, qualora l’autoveicolo sia stato immatricolato per la prima volta in altra Regione e lo stesso proprietario cambia la propria residenza nelle Marche, l’esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione ed il termine dell’ultima annualità esente.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 39/2017 tale agevolazione riguarda anche agli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Domande frequenti
mercoledì 31 maggio 2023
I veicoli trentennali pagano la tassa auto?

I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.

Pagano però una tassa legata alla circolazione del veicolo che deve essere corrisposta al momento della messa su strada del veicolo. Ha validità annuale (segue l’anno solare: gennaio – dicembre) e non c’è un termine di scadenza per il pagamento. Es. in data 11/11/2019 pago la tassa di circolazione per la mia auto storica trentennale, pari ad € 27,88. La tassa che ho versato vale per l’anno 2019.

Domande frequenti
mercoledì 31 maggio 2023
Sono in possesso di un veicolo costruito 25 anni fa per il quale avevo già ottenuto il riconoscimento di storicità rilasciato dall’ASI. Sono ancora esentato dal pagamento del bollo auto?

NO. Dal 01/01/2015, in base alle modifiche apportate dalla legge 190/2014, sono esentati dal pagamento del bollo auto solo gli autoveicoli e motoveicoli trentennali. Pertanto tutti gli autoveicoli e motoveicoli che avevano ottenuto il riconoscimento di storicità dall’ASI o FMI, ma non ancora trentennali, devono pagare la tassa automobilistica a partire dal 01/01/2015, data di chiusura esenzione.

Dal 2019, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha previsto al comma 1048 che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una .

Domande frequenti
mercoledì 31 maggio 2023
Sono un disabile con handicap grave e permanente (comma 3 art.3 legge104/1992) sono esente dal pagamento della tassa automobilistica?

Non è sufficiente lo stato di handicap grave e permanente. Sono ammessi al beneficiodi esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le seguenti categorie di disabili espressamente riconosciuti dalla competente Commissione Medica:

1. con ridotta o impedita capacità motoria, certificata nei modi previsti dall’art. 4 della legge 104/1992, (art. 8, comma 1, L. 449/1997) e in questo caso è necessario l’adattamento funzionale del veicolo alla guida, conformemente alla specifica della patente speciale o al trasporto del disabile;

2. con handicap psichico o mentale di gravità tale da fruire dell’indennità di accompagnamento (art.30,comma 7, legge 338/2000);

3. soggetti con grave limitazione alla capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, L.338/2000);

4. soggetti pluriamputati (art.30, comma 7, legge 338/2000);

5. ciechi o ipovedenti gravi (d.p.r. 917/1986 e legge 138/2001);

6.sordi/sordomuti (d.p.r.917/1986 e legge 68/1999).

Pertanto, la certificazione di handicap grave e permanente deve riportare espressamente almeno una delle suddette condizioni.

Domande frequenti
mercoledì 31 maggio 2023
Sono un disabile, sono automaticamente esente dal pagamento della tassa automobilistica?

No. Il riconoscimento dell'esenzione va richiesto ricercando il veicolo nel Portale Bollo Auto e selezionando il pulsante sarà possibile richiedere l'esenzione per quei soggetti ricadenti nelle categorie riconosciute dalla legge. Per maggiori informazioni vai alla pagina https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze/Tassa-Automobilistica#12566_Per-disabilita'

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
Il mio autocarro non è munito di gancio di traino. Ho diritto ad un a riduzione? Devo pagare la massa rimorchiabile?

Gli autocarri di peso complessivo uguale o inferiore ai 35 q non pagano la massa rimorchiabile se sprovvisti di gancio di traino. Quelli di peso complessivo superiore ai 35 q pagano sempre la massa rimorchiabile a meno che non venga cancellata dalla carta di circolazione.

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
Ho appena installato l'impianto a metano sulla mia auto. Ho diritto ad una riduzione della tariffa?

L'applicazione della riduzione della tariffa è prevista per tutti i veicoli dotati di alimentazione esclusiva a metano o GPL. Qualora sulla carta di circolazione sia annotata la doppia alimentazione, benzina/metano o benzina/gpl, tale riduzione non potrà essere applicata. L'annotazione sulla carta di circolazione dell'alimentazione esclusiva avviene dietro alla richiesta di una nuova omologazione.

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
Non trovo più le ricevute delle tasse automobilistiche corrisposte per il mio autoveicolo. Come posso verificare la mia posizione tributaria?

Per la tassa automobilistica è attivo un servizio di assistenza per fornire informazioni sulla posizione di ogni veicolo (vedi la sezione Contatti, al link: https://marche.bolloauto.org/Cittadino/Assistenza).

E' possibile anche attraverso questo portale verificare la propria posizione tributaria (link https://bollonline.regione.marche.it//PagOnLine.aspx).

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
I ciclomotori pagano la tassa automobilistica?

I ciclomotori e tutti i veicoli di piccola cilindrata (fino a 50 cm cubici) non sono soggetti alla tassa automobilistica - tassa di possesso, bensì ad una tassa di circolazione, di importo fisso annuale (per le Marche € 20,63). Per la tassa di circolazione le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dalle forze dell'ordine e comportano l'irrogazione di una sanzione.

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
Il mio bollo è scaduto il 31 dicembre 2022 ma nel mese di gennaio 2023 ho rottamato il veicolo. Debbo pagare il bollo anche per il nuovo anno?

Nell'esempio la scadenza della tassa automobilistica per il veicolo rottamato era DICEMBRE ed il proprietario ha regolarmente pagato la tassa fino alla scadenza 12/2022. Per il caso in esame non è quindi dovuto alcun pagamento poiché la rottamazione del veicolo (fa fede la data del certificato di rottamazione) è avvenuta nel mese utile stabilito per il pagamento della tassa automobilistica (vale a dire entro il 31gennaio 2023).

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
Sono proprietario di un rimorchio. Devo pagare la tassa automobilistica?

Il pagamento della tassa automobilistica per i rimorchi è distinto in base all'uso: per i rimorchi con uso "trasporto merci" la tassa del rimorchio è compresa nell'importo dovuto per la motrice; per i rimorchi con uso "speciale o specifico" è previsto un importo fisso annuale di € 20,63

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
Ho indebitamente corrisposto la tassa automobilistica per un periodo non dovuto. Posso recuperare la tassa?

Se il periodo d'imposta non è effettivamente dovuto dal soggetto che ha corrisposto la tassa, quest'ultimo, entro il terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, può richiedere alla Regione Marche il rimborso per intero dell'importo versato, ricercando tale versamento tra quelli collegati al proprio veicolo e poi scegliere l'opzione Rimborso e dal menù a tendina l'opzione Pagamento non dovuto.

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
Ho pagato due volte la tassa automobilistica per lo stesso veicolo e per la stessa scadenza. Posso recuperare una tassa?

Ci sono due possibilità: richiedere il rimborso di una delle due tasse pagate, oppure richiedere che la doppia tassa venga resa idonea alla copertura del successivo periodo d'imposta (cioè la successiva scadenza da corrispondere - allineamento scadenza). In entrambi i casi è necessario inviare alla Regione Marche una richiesta ricercando tale versamento tra quelli collegati al proprio veicolo e poi scegliere tra l'opzione Rimborso o Variazione Scadenza.

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
Ho venduto un autoveicolo il 30/01/2023. La scadenza del bollo per questo veicolo è DICEMBRE. Chi è tenuto al pagamento della tassa con scadenza 12/2023, io o il nuovo proprietario?

E' tenuto al pagamento della tassa automobilistica il soggetto che risulta essereproprietario l'ultimo giorno del periodo fisso stabilito per il pagamento. Nelcaso in esame, considerato che la tassa per il veicolo di cui trattasi hascadenza DICEMBRE ed il periodo di pagamento è stabilito nel mese di gennaio2023, il bollo con scadenza 12/2023 deve essere pagato dal soggetto che risultaproprietario al 31/01/2023 (in questo caso il nuovo proprietario).

Domande frequenti
martedì 30 maggio 2023
Ho sbagliato ad indicare la regione beneficiaria nel pagamento della tassa automobilistica posso richiedere la compensazione tra regioni?

Secondo quanto disposto dalla L.30 dicembre 2018, n. 145 – comma 847 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” le regioni non possono più effettuare compensazioni in materia di tassa automobilistica, pertanto per il pagamento con indicazione della regione beneficiaria errata, potrà essere presentata esclusivamente richiesta di rimborso alla regione di effettivo incasso entro i termini di prescrizione previsti dalla legge e pagare il bollo dovuto alla regione di competenza.