Domande frequenti
mercoledì 31 maggio 2023
L’art.5, comma 1 della L.R. n. 31del 30/12/2022 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio2023, i nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dell’anno 2023 e 2024, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive (art. 6 l.r. n. 35/2016, art. 4 l.r. n. 39/2017, art. 8 l.r. 51/2018, art.9 l.r. n.41/2019, art. 3 l.r. n. 53/2020 e art. 4 della L.R. n. 38/2021).
L’intenzione del legislatore regionale nel concedere la misura agevolativa fiscale nel proprio territorio è quella di esentare dal bollo auto i proprietari residenti o con sede legale o amministrativa nella Regione Marche che acquistano il nuovo autoveicolo “ibrido” immatricolato per la prima volta nel 2017, 2018, 2019,2020, 2021 e 2022. Ne deriva che se un autoveicolo risulta già immatricolato in altra Regione (es. chilometro zero, cioè un’auto che è già stata immatricolata e targata dal concessionario) e poi acquistato da un residente nelle Marche, è escluso dal beneficio fiscale. Pertanto, anche in caso di vendita dell’autoveicolo soggetto a beneficio fiscale nel territorio regionale, la stessa esenzione non può essere estesa al nuovo acquirente non essendo di fatto un nuovo autoveicolo per il proprietario, bensì usato.
Invece, qualora l’autoveicolo sia stato immatricolato per la prima volta in altra Regione e lo stesso proprietario cambia la propria residenza nelle Marche, l’esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione ed il termine dell’ultima annualità esente.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 39/2017 tale agevolazione riguarda anche agli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.